1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri è responsabile dell'alta direzione sui servizi di informazione per la sicurezza; controlla l'applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita altresì in via ordinaria le funzioni di indirizzo politico-amministrativo sui servizi di informazione per la sicurezza dello Stato, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, le forme di cooperazione interna per lo scambio informativo con le autorità di pubblica sicurezza, le Forze armate e l'amministrazione penitenziaria, adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni mediante delega a un Ministro senza portafoglio per i servizi di informazione per la sicurezza nominato ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Comitato interministeriale